STATUTO

STATUTO CIRCOLO ORATORIO ANSPI SAN LUIGI GONZAGA – MANDRIOLO APS-ETS

Art. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l’Associazione denominata “Oratorio e Circolo San Luigi Gonzaga – Mandriolo ANSPI – APS ETS” (di seguito, in questo statuto, più brevemente indicata come “Associazione”) con sede legale in Via Mandriolo inferiore, 1/c – Mandriolo di Correggio (RE). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune.

1-2 Gli acronimi “APS” ed “ETS” integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall’Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure, con limitato riguardo all’acronimo “APS”, subordinatamente all’iscrizione dell’Associazione nei registri di settore attualmente esistenti, equiparati al RUNTS ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

1-3 L’Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l’affiliazione all’Associazione Nazionale San Paolo Italia, ANSPI APS (di seguito, nel presente statuto, indicata anche come “ANSPI Nazionale”). Ove ammessa, l’Associazione potrà utilizzare il termine “ANSPI” nella propria denominazione e dovrà aggiungere il logo dell’ANSPI nella corrispondenza, nella modulistica, nelle insegne ed in tutti i documenti e le manifestazioni.

1-4 Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell’ANSPI, mantenendo tuttavia l’Associazione la propria autonomia giuridica, organizzativa, contabile e patrimoniale rispetto all’ANSPI Nazionale, che pertanto non assume alcuna responsabilità, né diretta né indiretta, rispetto alle obbligazioni inadempiute e alle responsabilità assunte dall’Associazione affiliata.

1-5 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale registro.

Art. 2 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L’Associazione è apolitica e si ispira ai valori cristiani, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell’apposita sezione del RUNTS e come ente non commerciale del Terzo settore. L’Associazione delega sin d’ora l’ANSPI Nazionale a curare per suo conto i rapporti col RUNTS, già dalla fase di iscrizione.

2-2 Ai fini di cui al comma precedente, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 L’Associazione Oratorio e Circolo San Luigi Gonzaga – Mandriolo ANSPI è una libera associazione che sorge per volontà di cittadini che, condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività di interesse generale, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona e di catechesi, che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell’educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi e verso le quali devono essere orientate.

2-4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), i), j), k), l), t), u), v), w) e z) dell’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore. Segnatamente essa:
a. si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l’attuazione di piani formativi in sintonia con la Parrocchia, la Diocesi e l’ANSPI, collaborando e sostenendo gli enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo, in particolare con gli enti di servizio dell’ANSPI;
b. si propone l’organizzazione del tempo libero, fruendo innanzitutto dei servizi resi dagli enti di servizio dell’ANSPI nonché dagli altri enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;
c. promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce d’età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;

d. si propone, altresì, di svolgere attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva. Per lo svolgimento dell’attività di cultura cinematografica l’Associazione Oratorio e Circolo San Luigi Gonzaga – Mandriolo ANSPI aderisce all’ANCCI secondo le modalità e gli accordi stipulati attraverso apposito accordo sottoscritto dalle Presidenze nazionali dell’ANSPI e dell’ANCCI. Le proiezioni cinematografiche sono comunque riservate agli associati dell’Associazione ANSPI muniti di tessera annuale dell’ANSPI corredata del bollino annuale rilasciato dall’ANCCI. Il divieto di accesso ai minori sarà rispettato per le proiezioni dei film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione. Per il perseguimento dei fini sociali, l’Associazione può assumere la gestione di una sala cinematografica riservata ai soci ai sensi dell’art. 18, sesto comma del D.Lgs. n. 28/2004;
e. cura la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della cultura cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell’Amore e della Solidarietà mediante la partecipazione e la presenza dei soci alle iniziative ed in seno alle organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di cui sopra.

2-5 L’Associazione, aderendo al progetto oratoriale dell’ANSPI, potrà attuare lo sport come mezzo prioritario per poter intervenire operativamente sui disagi e le esigenze del mondo giovanile e in particolare:
a. potrà curare l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
b. ai fini dell’eventuale riconoscimento a fini sportivi, si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi.

2-6 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-7 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-8 L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-9 L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, l’Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
b. proventi delle “quote associative annuali” (ovvero del c.d. “tesseramento all’ANSPI”) e delle eventuali “quote integrative”;
c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
d. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 – SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del RUNTS.

4-2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all’Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti, nonché la Carta associativa dei Valori dell’ANSPI.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci ed al socio è rilasciata una tessera di riconoscimento di appartenenza all’ANSPI; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’associazione con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti.

4-7 I nuovi soci versano la quota associativa annuale all’atto della loro adesione (ovverosia al momento del rilascio della tessera ANSPI) nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4-8 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno:
a. il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
b. il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione;
c. il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi all’Associazione direttamente e indirettamente dall’ANSPI;
e. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
f. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.

4-9 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4-7 con riguardo ai nuovi soci, i soci sono obbligati a versare entro il 28 febbraio di ogni anno le quote associative annuali, nonché le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a mero titolo di compensazione delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

4-10 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile né restituibile.

4-11 I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigenti, sono obbligati a:
a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall’Associazione;
b. partecipare alle riunioni e alle assemblee;
c. tenere all’interno degli ambienti dell’Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all’educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell’Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

4-12 I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-2 In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno, e dei principi e valori fondativi dell’ANSPI il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione all’interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l’escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

5-3 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci e la sua tessera di riconoscimento di appartenenza all’ANSPI diventa inefficace e deve essere immediatamente restituita all’Associazione.

Art. 6 – DIRITTO DI RIVALSA

6-1 L’Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua reputazione.

Art. 7 – ASSICURAZIONE

7-1 L’Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi sulla scorta di elementi e parametri forniti dalla Presidenza Nazionale dell’ANSPI. Dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci. In entrambi i casi l’Associazione dovrà usufruire delle specifiche convenzioni attivate dalla Presidenza Nazionale dell’ANSPI, essendo prerogativa del Consiglio Nazionale scegliere la Compagnia assicuratrice, le garanzie richieste e i massimali di copertura.

7-2 L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

8-1 Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea;
b. il Presidente;
c. il Consiglio Direttivo;
d. l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 9 – ASSEMBLEA

9-1 L’Assemblea dei soci è l’organo primario dell’Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

9-2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9-3 L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno venti giorni nel libro dei soci.

9-4 I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

9-5 Ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Non sono ammesse deleghe di voto.

9-6 I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto qualora non siano in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo. In ogni caso, essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9-7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta nominata dall’Assemblea stessa.

9-8 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea.

9-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all’Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.

9-10 L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

9-11 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

9-12 Le Assemblee sono convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l’Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

9-13 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9-14 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9-15 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. Al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte. In particolare, l’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9-16 L’Assemblea ordinaria:
a. elegge ogni quattro anni il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
b. approva annualmente il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio di previsione;
c. determina gli indirizzi secondo i quali dovrà svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
d. nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l’Organo di controllo e il revisore legale dei conti;
e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f. individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
g. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

9-17 L’Assemblea straordinaria:
a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l’intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione;
c. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
d. delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

9-18 Per l’elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salva diversa determinazione dell’Assemblea.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.

10-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni con diritto di voto ed una anzianità associativa di almeno sei mesi.

10-3 Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

10-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività, e là dove opportuno, nomina il Direttore-Coordinatore dell’Associazione.

10-5 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

10-6 Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale il Presidente è confermato dall’Autorità ecclesiale competente, ossia l’Ordinario Diocesano.

10-7 Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

10-8 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

10-9 Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili e custodisce il fondo comune.

10-10 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l’archivio dell’Associazione.

10-11 Il Direttore-Coordinatore ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10-12 Stanti i valori di fondo che ispirano l’azione dell’Associazione, la Presidenza Onoraria della stessa è attribuita al Rappresentante pro-tempore della locale comunità cristiana, il quale indicherà l’Assistente Spirituale.

10-13 Il Presidente Onorario esercita il suo servizio pastorale nell’Associazione, non ha compiti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

10-14 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10-15 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10-16 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

10-17 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
a. la richiesta di affiliazione all’ANSPI, secondo la procedura prevista;
b. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
c. la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;
d. l’attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e. l’individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
f. la fissazione delle quote sociali;
g. l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
h. l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
i. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
j. l’eventuale richiesta di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o all’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione intenda affiliarsi;
k. la nomina di un delegato in rappresentanza dell’Associazione nelle Assemblee Zonali per il caso in cui il Presidente non possa parteciparvi.

10-18 I componenti del Consiglio Direttivo esercitano la propria carica gratuitamente, non ne consegue pertanto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo medesimo, anche mediante apposito regolamento.

10-19 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

11-1 Il Consiglio Direttivo decade:
a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

11-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

11-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
a. per dimissioni;
b. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

11-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Art. 12 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L’anno sociale coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’Assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
• potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;
• in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
• dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
• dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere comunicati al competente Comitato Zonale ANSPI e depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta.

13-2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO

14-1 La durata dell’Associazione è illimitata.

14-2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall’Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS competente, ad un’altra associazione del Terzo settore aderente alla rete ANSPI oppure all’ANSPI Zonale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l’Associazione ha la propria sede legale.

Art. 16 – NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

16-2 Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell’Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che risulti in contrasto con esso.

16-3 Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell’iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, compreso quello ecclesiale, preventivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

Mandriolo di Correggio, 21 giugno 2019

Il Presidente dell’Assemblea (Matteo Catellani)

Il Segretario Verbalizzante (Paolo Morini)